Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT

Dal 31 gennaio 2018 è  in vigore la legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.

La legge stabilisce che la persona interessata chiamata “disponente” possa esprimere le proprie “Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT”.

Che cosa sono le DAT?

Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:

  • Accertamenti diagnostici
  • Scelte terapeutiche (in generale)
  • Singoli trattamenti sanitari (in particolare)

Come esprimere le DAT?

  • Atto pubblico notarile
  • Scrittura privata autenticata dal notaio
  • Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza del disponente.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Chi può farlo?

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, residente nel Comune.

Chi è il fiduciario?

Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e volere, che lo rappresenta in modo conforme alla volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.

 L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.

Dove?

Il servizio viene svolto presso l'Ufficio Anagrafe previa prenotazione.

Come avviare la procedura?

Per le informazioni, la prenotazione dell’appuntamento e la consegna delle DAT occorre contattare l'Ufficio Anagrafe.

Come consegnare una DAT?

Il Comune non può fornire modelli o prestampati, nè il personale può prestare aiuto nel redigere le DAT.

Il disponente deve consegnare personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune le disposizioni anticipate di trattamento - DAT redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa.

Al momento della consegna, con l’assistenza di un operatore verrà  compilata e sottoscritta la “richiesta di deposito”.

Nel caso in cui le DAT non contengano la nomina di un fiduciario il disponente, può compilare e sottoscrivere la “nomina fiduciario”  e a sua volta il fiduciario dovrà formalmente accettare la nomina tramite l’ “accettazione della nomina di fiduciario”.

A tal fine il fiduciario, previo appuntamento, dovrà presentarsi, munito di un documento di identità valido e compilare e sottoscrivere l’ “accettazione della nomina di fiduciario”.

L’accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alle DAT.

In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti.

Al disponente verrà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna e deposito delle DAT.

Documenti da presentare

Da parte del disponente:

  • Atto/scrittura contenente le DAT e relativa fotocopia
  • documento d’identità in corso di validità e di una fotocopia dello stesso;
  • tessera sanitaria in corso di validità e di una fotocopia dello stessa.

Da parte del fiduciario:

  • documento d’identità in corso di validità, qualora debba accettare la nomina di fiduciario.

Altre indicazioni utili sulle DAT

  • Le DAT sono registrate e conservate dall’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.
  • Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
  • Nel caso non sia possibile rendere una dichiarazione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenete il supporto utilizzato per la memorizzazione.
  • L’interessato potrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia.
  • Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

Normativa di riferimento

Legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.

Circolare n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 prot. n.15100.area3 a cura del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - del Ministero dell’Interno, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla applicazione della legge n. 219/2017.

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ultima modifica 2022-01-26T18:27:00+01:00