Separazione e divorzio

Descrizione

Dall’11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle procedure semplificate per separazioni e divorzi. I coniugi  che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:

  • avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte;
  • rivolgersi all’ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Separazioni e divorzi davanti all’avvocato

Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte. La richiesta  di divorzio può essere proposta  quando vi siano stati tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, così come previsto dalla legge 898/1970.

La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di  un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica)  al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero). Il modello in calce alla pagina potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita.

Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile

Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che i coniugi non abbiano in comune fra loro:

  • figli minori;
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
  • figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.

Accordi di  trasferimento patrimoniale

L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi però potranno pattuire l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio. I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di: residenza di uno di loro, celebrazione  del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.

Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

  • attribuzione assegno periodico;
  • la sua revoca;
  • la sua revisione quantitativa.

Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).

Le fasi dell’accordo

Per procedere con la richiesta, occorre fissare un appuntamento all’ufficio stato civile previa presentazione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati).

Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi dovranno presentarsi all’appuntamento con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.

I coniugi dovranno consegnare ricevuta di versamento di Euro 16,00  (si veda voce Costo).

In sede verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell’accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi  dovranno  ripresentarsi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto.

La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.

Riferimenti normativi

  • Legge 1 dicembre 1970,  n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
  • Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
  • Legge 6 maggio 2015, n. 55

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ultima modifica 2022-01-26T18:26:58+01:00