Registro comunale per il diritto del minore alla bigenitorialità

Per bigentitorialità si intende il diritto del figlio a fruire dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori. Si configura come un diritto soggettivo, permanente e indisponibile del minore, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore, ovvero il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso in cui questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione. Né su di lui si può far ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori.

Al registro possono essere iscritti i figli di tutti i genitori con residenze diverse, qualunque ne sia il motivo. La residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo riguardano dovranno fare riferimento ai due domicili indicati dai genitori.

Cosa fare

Per l’iscrizione del minore al registro è necessario che il minore sia residente nel Comune, che almeno uno dei genitori ne faccia richiesta personalmente e che lo stesso genitore sia titolare della responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale).

La richiesta di iscrizione al registro della bigenitorialità va presentata presso l'Ufficio Anagrafe.

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ultima modifica 2022-01-26T18:26:54+01:00