Comunicazione di cessione fabbricato (per cittadini italiani e comunitari)

Descrizione

L'art. 3 comma 3 del D.L. 14.3.2011 n. 23 (con decorrenza 7.4.2011) ha stabilito che non sussiste più l'obbligo della comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il contratto di locazione.

L'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.5.2011 n. 70 (con decorrenza 14.5.2011) ha esteso tale esenzione dall'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione.

Con successivi interventi normativi, in base ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del D.L. 79/2012, l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato permane solo per:

  • comodato d'uso (esclusivo) verbale (per periodi superiori al mese) non soggetto a registrazione;
  • la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (cittadini extracomunitari) e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 286/1998.

Tale comunicazione va inoltrata all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.

Cosa fare

E' necessario presentare comunicazione su apposito modulo reperibile on line o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore dalla data di consegna dell'immobile all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure inviata per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ai fini dell'osservanza dei termini vale la data di ricevuta postale).

Dove rivolgersi

  • Per informazioni sul procedimento o sulle cessioni di fabbricato già protocollate è possibile rivolgersi all'Ufficio Protocollo
  • Per protocollare la cessione di fabbricato: Ufficio Protocollo

Riferimenti normativi

D.L. n. 59 del 21.3.1978
D.L. n. 23 del 14.3.2011
D.L. n. del 13.5.2011
D.L. n. 79 del 20.6.2012

Azioni sul documento

ultima modifica 2022-01-26T18:26:54+01:00