Aire: iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero e rilascio certificati

L'AIRE è l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. L'iscrizione può essere effettuata:

  • per trasferimento della residenza dal Comune all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi (ad eccezione dei lavoratori stagionali e dei dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero);  
  • per trasferimento dall’AIRE di altro Comune quando l’interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell’AIRE del Comune;  
  • a seguito della registrazione, presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune, dell’atto di nascita avvenuta all’estero;  
  • per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persone residenti all’estero.

Come iscriversi all'AIRE

Il cittadino italiano residente all’estero deve iscriversi all’AIRE:

  • facendo domanda all'ufficio AIRE del Comune di ultima residenza in Italia e confermando con una dichiarazione al Consolato di competenza, entro 90 giorni dal trasferimento, la propria presenza all'estero;
  • oppure presentando domanda direttamente al Consolato competente.

L'iscrizione all'AIRE dà la possibilità di ottenere dei certificati e di esercitare il diritto di voto. L'iscrizione comporta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.

L'aggiornamento dell'AIRE dipende dal cittadino, che deve comunicare al Consolato i cambiamenti di indirizzo e di stato civile (nascite, matrimoni, divorzi, decessi, ecc.).

Rilascio certificati

Il Comune di iscrizione rilascia agli interessati i seguenti certificati:  

  • certificato di cittadinanza riferito alla data di iscrizione all’AIRE; 
  • certificato di stato libero;
  • certificato di residenza;
  • certificato di stato di famiglia;
  • carta d’identità;
  • godimento dei diritti politici;
  • certificato di esistenza in vita (di norma questo certificato viene rilasciato dall’autorità consolare competente).

Libretto internazionale di famiglia

Al cittadino che sia in procinto di trasferirsi all’estero con la sua famiglia si consiglia di richiedere, se non lo possiede già, il "libretto internazionale di famiglia". Questo documento, che è gratuito ed è intestato ai due coniugi, può essere richiesto all’Ufficio di Stato civile del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio.

Sul libretto l’ufficiale di Stato civile annota data e luogo del matrimonio, regime patrimoniale ed altre future annotazioni concernenti il matrimonio; inoltre luogo e data di nascita degli eventuali figli ed ulteriori annotazioni che li riguarderanno.

Il libretto è valido nella maggior parte degli Stati europei ed evita continue richieste di certificati in Italia: potrebbe ad esempio essere utile per contratti di locazione, per le assicurazioni sociali, per iscrizioni scolastiche, etc. Anche in Italia il libretto può sostituire a tutti gli effetti i certificati e gli estratti per riassunto dell’atto di matrimonio e degli atti di nascita dei figli.

Riferimenti normativi

Legge 27.10.1988 n. 470
Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989 n. 323.

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ultima modifica 2022-01-26T18:26:54+01:00