Giudici popolari

E' l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'Assise di primo e secondo grado, in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.

Requisiti di iscrizione Corte di Assise

  • cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo di studio finale di scuola media di primo grado. 

Requisiti di iscrizione Corte di Assise di Appello

  • cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo di studio finale di scuola media di secondo grado.

Condizioni di incompatibilità

Sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Modalità di iscrizione

L’ufficio elettorale trasmette a tutti coloro che nel biennio di competenza hanno compiuto il 30esimo anno di età o sono immigrati in questo Comune, un modello di dichiarazione per l'eventuale iscrizione nei suddetti Albi.
Gli altri cittadini, non ancora iscritti, che sono in possesso dei requisiti di legge, possono iscriversi negli Albi dei Giudici Popolari presentando apposita domanda presso questo Ufficio.

Quando presentare la domanda

dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.

Quanto dura l'iscrizione

l'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.

Notizie utili

  • I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento;
  • l’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive;
  • i giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise d’appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai magistrati di tribunali e ai consiglieri di Corte d'Appello nell’ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche;
  •  ai giudici popolari nominati spetta un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
  • composizione delle Corti:
    Corte di Assise: un magistrato di appello; un magistrato del tribunale; sei giudici popolari.
    Corte di Assise: un magistrato di cassazione; un magistrato di appello; sei giudici popolari.

Riferimenti normativi

L. 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordinamento dei giudici di assise"
L. 5 maggio 1952, n. 405
L. 27 dicembre 1956, n. 1441

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ultima modifica 2022-01-26T18:27:03+01:00